CONI: rapporti tra ordinamento penale e sportivo

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Con Decisione n. 33 del 2.08.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni è intervenuto, a seguito di un ricorso promosso dalla Procura Generale dello Sport, in seguito all’assoluzione di un tesserato decretata dalla Corte Federale d’Appello sulla scorta della non punibilità in sede penale del suo comportamento e quindi dei fatti accertati, stabilendo che “l’oggetto del giudizio disciplinare non riguardava le possibili conseguenze, nell’ordinamento sportivo, della violazione di norme del codice penale, ma la contestata violazione di norme di comportamento proprie dell’ordinamento sportivo, quali la violazione dei principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale, che costituiscono principi ai quali ogni appartenente al mondo dello sport devo conformare la propria attività“. (Procura Generale dello Sport / E. Manelli)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_33-2016_-_ric._15-2016_-_PGS-Manelli-FIH.pdf