CONI: Pubblicazione delle decisioni

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Con Decisione n. 33 del 4 giugno 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso proposto da un’affiliata con il quale richiedeva che fosse annullata la decisione di secondo grado per mancata pubblicazione sul sito della Federazione del provvedimento con il quale era stata disposta la squalifica per una gara del proprio giocatore poi trovatosi in posizione irregolare, ha respinto il ricorso precisando che l’art. 13 comma 2 NOIF supera l’antinomia riscontrabile con l’art. 34 CGS, fissando il criterio che l’interprete è tenuto ad adottare secondo cui “la conoscenza legale da parte del destinatario è soddisfatta esclusivamente attraverso l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi, data che costituisce il termine a quo per la proposizione del ricorso”. (ASD Folgore Rubiera/FIGC)

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