CONI: principi processuali
Con decisione n. 15 del 25.3.16, il Collegio di Garanzia, Sez. III, ha rigettato i ricorsi delle società calcistiche in merito al mancato completamento dell’organico del Campionato di Lega Pro 2015/2016, applicando anche nell’ordinamento sportivo, sulla scorta dell’insegnamento della Corte di Cassazione, il “principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – [secondo il quale] deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio”. (Taranto-Fondi-Sambenedettese-Viterbese-Castrense-Gubbio/FIGC)