CONI: Piena conoscenza dell’atto da impugnare
Con Decisione n. 29 del 18 maggio 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da un tesserato avverso l’annullamento della proclamazione del Presidente Federale dalla FITeT ritenuto inammissibile nei precedenti gradi di giudizio per tardività, condividendo quanto affermato dalla Corte Federale d’Appello ha rigetta il ricorso precisando che ai fini del decorso del termine per l’impugnazione occorre stabilire da quando il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell’atto che nel caso di specie “In considerazione, allora, del fatto che l’odierno ricorrente ha personalmente assistito ai lavori assembleari, non vi è motivo per escludere che egli abbia avuto piena conoscenza della proclamazione nel momento stesso in cui tale atto è stato compiuto, alla sua presenza, dal Presidente dell’Assemblea”. (Di Folco/FiteT)