CONI: perentorietà dei termini fissati in materia di licenze nazionali

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Con Decisione n. 45 del 6 agosto 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata avverso la delibera del Commissario Straordinario che respingeva il ricorso presentato nei confronti della nota Covisoc avverso il mancato rispetto dei criteri legali ed economico finanziari e comunque aver integrato nuova polizza dopo il termine perentorio fissato dal sistema delle Licenze Nazionali. Il Collegio dopo aver valutato la documentazione depositata dalla ricorrente, ha rigettato il ricorso proposto ribadendo l’ormai consolidato orientamento in subjecta materia secondo cui “i requisiti prescritti per l’ammissione al Campionato devono essere tutti posseduti alla data prevista. In materia di licenze nazionali per l’ammissione ai campionati è prevista, in particolare, una disciplina estremamente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della singola società, dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere – nel rispetto delle scadenze temporali all’uopo stabilite – che si possa procedere per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario”.  (US Avellino 1912/FIGC)

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