CONI: Partecipazione del collaboratore alla formazione di un contratto.
Con Decisione n. 31 del 28 aprile 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso proposto da un’affiliata per non aver, la Corte Federale, valutato correttamente le proprie doglianze relativamente all’invalidità/nullità del contratto sottoscritto con un calciatore extracomunitario depositato oltre il termine previsto e per altro a seguito di una postdatazione rispetto all’effettiva stipula. Il Collegio, preclusa qualsiasi indagine sulla valutazione delle prove, ha ritenuto la doglianza infondata precisando che la “ricorrente non può dolersi di una invalidità del contratto per una assunta postdatazione dopo che ha concorso alla formazione di quel contratto per il tramite di un suo collaboratore” secondo il principio di carattere generale “che risponde al canone ubi commoda, ibi incommoda, per il quale, chi si avvale di una risorsa o di una collaborazione da cui trae beneficio ne sopporta anche le conseguenze pregiudizievoli, e che trova cittadinanza nell’art. 2049 c.c”. (ACF Fiorentina/FIGC/Hyok).
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._31-2017_-_ric._14-2017_-_Fiorentina-FIGC_e_altri.pdf