CONI: Omessa motivazione circa un punto decisivo della decisione

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Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciatosi in merito ad un ricorso proposto da un’affiliata avverso la decisione della corte Sportiva d’Appello Territoriale che aveva sanzionato il presidente con l’inibizione fino al 2020 e l’ammenda a carico della società. Il Collegio, rilevato che l’Organo di secondo grado aveva disposto un supplemento di indagini constatando le risultanze delle indagini della procura federale, non motivando in alcun modo sulle modalità con le quali tali risultanze abbiano inciso sul proprio convincimento in relazione alla sussistenza o meno della responsabilità del tesserato, ha accolto il ricorso precisando che “Il ricordato onere motivazionale non è stato in nulla assolto dalla decisione impugnata, la quale, quindi, deve essere annullata con rinvio allo stesso Organo decidente”. (ASD Montemillone Pollenza/FIGC)

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