CONI: Mancanza di legittimazione attiva

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Con Decisione n. 40 del 18 luglio 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata che ritenendosi parte del giudizio instaurato in via incidentale avanti al Tribunale Federale Sez. Tesseramenti dal Giudice Sportivo, richiedeva l’annullamento del provvedimento di inammissibilità per mancanza di legittimazione attiva emesso dall’organo di secondo grado. Il Collegio, confermando che una mera comunicazione inoltrata dal TFN Sez. Tesseramenti anche alla ricorrente non può rappresentare idonea circostanza a far ritenere la società parte di quel giudizio, ha respinto il reclamo precisando che, tenuto conto dell’instaurata procedura ai sensi dell’art. 33 comma 18 lett. b) “i soggetti non espressamente individuati, seppur portatori di un interesse indiretto, non sono legittimati a proporre ricorso, né tanto meno il relativo reclamo in appello”. (SSD VirtsVecomp/ASD Arzignano Valchiampo).

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