CONI: lista calciatori Lega Serie A

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Con Decisione n. 6 del 9 gennaio 2017 il Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso del sodalizio sportivo che nel corso di una gara di campionato aveva schierato in campo un calciatore senza che il nome di quest’ultimo fosse ricompreso nella lista trasmessa via PEC alla Lega Nazionale Serie A il giorno precedente la gara. La ricorrente sosteneva l’equipollenza della comunicazione della summenzionata lista mediante il sistema alternativo “extranet” rispetto all’invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sul punto di cui trattasi, ha diversamente rilevato che “ogni variazione, perché abbia effetto ai fini dell’utilizzabilità del calciatore, deve pervenire alla Lega a mezzo Pec entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara di campionato” e “in ogni caso, se il sistema extranet non è menzionato dalla normativa federale, lo stesso non può essere preso in considerazione per sostituire il sistema legale di invio a mezzo Pec”. (U.S. Sassuolo Calcio s.r.l./FIGC)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._6-2017_-_ric._67-2016_-_Sassuolo-FIGC-Pescara.pdf