CONI: Inammissibilità del ricorso meramente esplorativo

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Con Decisione n. 64 del 1 ottobre 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso proposto da un tesserato avverso la decisione di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile il reclamo promosso con riferimento alle modalità di voto utilizzate nel corso dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK ha ritenuto il ricorso esplorativo e ne ha confermato l’inammissibilità precisando che non avendo il ricorrente fornito alcuna prova che fosse in grado di sorreggere le proprie affermazioni sulla mancanza di segretezza del voto “La giurisprudenza amministrativa, sul punto, è granitica nell’affermare che il giudicante può dar corso al riesame del voto in sede contenziosa solo se esso è sufficientemente specifico ed è sorretto da un principio di prova, risolvendosi, altrimenti, in un ricorso meramente esplorativo” (Scarpa/FICK).

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