CONI: Inammissibilità dei motivi di reclamo
Con Decisione n. 5 del 2 febbraio 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sui ricorsi presentati da due tesserati ritenuti responsabili di alcune condotte volte a subordinare l’ingaggio di corridori ad importi di denaro a titolo di sponsorizzazione. Il Collegio, ritenendo inammissibili le doglianze sollevate dai ricorrenti, ha rigettato i ricorsi precisando che le censure sollevate “si risolvono nel contrapporre alle valutazioni dei fatti compiute dalla Corte Federale di Appello una valutazione diversa ed alternativa; o nel lamentare una valutazione asseritamente errata o inadeguata di altri fatti che deporrebbero in senso favorevole ai ricorrenti […] Si tratta di doglianze inammissibili dinanzi al Collegio di Garanzia, il quale non può sostituirsi al Giudice di merito nella valutazione dei fatti e nella ponderazione delle prove”. (Citracca-Savio/FCI)