CONI: Inammissibilità per carenza di legittimazione attiva

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Con Decisione n. 1 dell’8 gennaio 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è espresso sul ricorso proposto da due affiliate avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale che si era pronunciata sul gravame avanzato da altra affiliata in relazione alla regolarità di una gara disputata. Il Collegio, preso atto che la decisione di secondo grado non è stata resa nei confronti delle ricorrenti ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso precisando che deve ritenersi esclusa la legittimazione attiva delle ricorrenti atteso peraltro che il sistema processuale sportivo prevede che “il terzo che sia rimasto estraneo al giudizio sportivo, poiché privo della tutela impugnatoria, potrà soltanto agire dinanzi al Giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per far valere esclusivamente pretese risarcitorie”. (ASD Mussomeli-ASD sport club nissa/FIGC).

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