CONI: Inammissibilità per carenza di interesse

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Con Decisione n. 46 del 6 agosto 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport pronunciandosi sul ricorso proposto da un’affiliata per l’annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI che approvava la Statuto della FIKBMS nella parte in cui dichiarava la Federazione unico soggetto riconosciuto e autorizzato a gestire in Italia e a livello internazionale la Muay Thai e la Savate, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso osservando che già le precedenti versioni dello Statuto della FIKBMS contenevano la previsione contestata con la conseguenza che anche qualora fosse ritenuta illegittima l’impugnata approvazione dello Statuto della Federazione e fosse quindi annullata la relativa delibera resterebbe comunque in vigore la contestata previsione perché già contenuta nel precedente Statuto approvato nel novembre 2016. (Associazione Fight 1/ CONI).

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