CONI: Esclusione della responsabilità – caso fortuito

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Con Decisione n.  28 del 2 maggio 2019 il Collegio di Garanzia dello Sport si è pronunciato sul ricorso presentato da un’affiliata avverso la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione di 3 punti in classifica a carico della società ritenuta responsabile di essersi presentata in estremo ritardo all’incontro organizzato. Il Collegio preso atto che il volo acquistato dalla ricorrente ha subito un ritardo di oltre sei ore per ovvie responsabilità del vettore che non veniva annunciato preventivamente nel suo complesso, ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento della decisione precisando che in tale fattispecie deve ritenersi enucleato il caso fortuito “che comprende tutti quei fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza” posto che “l’accadimento, costituito dal ritardo di oltre sei ore della partenza dell’aereo, è sicuramente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa”. (Volley Leverano SSDaRL/FIPAV-Volley Ball Club Mondovì).

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