CONI: difetto di motivazione

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fise coni sport equestri

Con la Decisione n. 55 del 2 novembre 2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ha rigettato il ricorso proposto dal Presidente di un’Associazione sportiva, il quale era stato deferito dalla Corte Federale d’Appello in seguito alla cessione di un cavallo, oggetto e parte integrante di un accordo stipulato con la Federazione Italiana Spot Equestri, con il quale quest’ultima si impegnava ad elargire annualmente dei contributi all’Associazione in previsione delle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, stabilendo “che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione la questione se i comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute, trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale. Possono essere, invece, valutate la completezza e la  sufficienza della motivazione addotta a sostegno del convincimento relativo alla sussistenza della dedotta violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità. A tale proposito è appena il caso di osservare, in presenza di una deduzione in tal senso del ricorrente, che l’obbligo di mantenere il cavallo a disposizione dell’amazzone implica necessariamente il divieto di cessione a terzi dell’animale fino al termine convenuto. Ne discende che, in relazione a tale profilo non può essere ravvisata alcuna carenza motivazionale”. (V. Truppa / FISE)

http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_55-2016_-_ric._44-2016_-_Truppa-FISE.pdf