CONI: Avvio del procedimento a seguito di denuncia.
Con Decisione n. 80 del 6 novembre 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un tesserato avverso la decisione della Corte federale d’Appello FISE con la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione da ogni carica federale. Il Collegio, intervenendo sui motivi d’impugnazione con i quali il ricorrente ha richiesto fosse dichiarata l’inammissibilità delle comunicazioni che hanno dato avvio al procedimento dovendosi riconoscere natura di “istanze” e come tali presentate tardivamente, nel respingere il ricorso ha precisato che la comunicazione oggetto del presente giudizio deve essere inquadrata fra i casi di denuncia ex art. 3 e 38 R.G. che come tale la sua proposizione ha carattere generale, giacché riconosciuta a tutti i tesserati, declinata in termini di obbligo. (Lupinetti/FISE).
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_80-2017_-_Ric._94-2017_-_Lupinetti-FISE.pdf