CONI: atti di ordinaria amministrazione, potestà genitoriale
Con decisione n. 27 del 6.07.16, il Collegio di Garanzia, Sez. I, rigettando l’eccezione mossa dalla Federazione, ha ritenuto atto di ordinaria amministrazione l’impugnazione proposta avverso una decisione della giustizia endofederale. Infatti, in riferimento all’art. 320 c.c., “nel distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, [la Cassazione] qualifica come atti di ordinaria amministrazione quelli che, considerato il valore economico, nonché commisurato lo stesso alla composizione del patrimonio personale, non comportano un margine di rischio per il patrimonio del minore, soprattutto nella logica di conservazione del valore di esso. Nel caso di specie, detto valore era costituito dalla lettera di svincolo e da reputarsi già parte del “patrimonio dei minori”. D’altra parte, sembra di assoluto rilievo che per il tesseramento – atto presupposto del successivo svincolo – non si richiede né il consenso di entrambi i genitori né l’autorizzazione del Giudice Tutelare”. (G. ed M. Di Martire/ASD Circolo Nautico Posillipo/FIN)