CONI: Ammissibilità delle riprese televisive come fonte di prova
Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciatosi sul ricorso proposto da un’affiliata con il quale lamentava la mancata acquisizione da parte del Giudice Sportivo delle riprese estratte dall’impianto di video sorveglianza del campo sportivo ritenute necessarie per dimostrare l’estraneità dei fatti violenti contestati a due calciatori, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso precisando che secondo il quadro normativo federale “al Giudice sportivo è consentito utilizzare come mezzo di prova, in presenza di determinate condizioni, le immagini sottoposte alla sua attenzione sul presupposto indefettibile che si tratti di fatti non visti dal direttore di gara: si tratta delle ipotesi contemplate dal comma 1.3. dell’art. 35 del C.G.S. individuate in condotta violenta, condotta gravemente antisportiva, condotta concernente l’uso di espressioni blasfeme”. (ASD San Vito Lo Capo/FIGC)