Bignotti-Pavia, parla l’Avv. Scalco: “Moderatamente soddisfatto del risultato ottenuto in primo grado”

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Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha inibito per due mesi (con annessa ammenda di 5000 euro) il direttore generale del Pavia Nicola Bignotti e inflitto 5000 euro di ammenda alla Società. Bignotti era stato deferito “Per avere, con le dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione televisiva e successivamente riportate dai maggiori organi d’informazione, violato i principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciando dichiarazioni dal contenuto intimidatorio e gravemente lesivo della reputazione e onorabilità di un’intera categoria di soggetti operanti nell’ambito della FIGC”; il Pavia a titolo di responsabilità oggettiva. Abbiamo parlato di tutto questo con l’Avvocato Andrea Scalco dello studio DCF Sport Legal.

Avvocato, come commenta la sanzione comminata nei confronti di Bignotti?

“Sono moderatamente soddisfatto del risultato ottenuto in primo grado. Se da un lato, infatti, le sanzioni richieste dalla Procura Federale erano piuttosto severe vi è anche da considerare che si trattava di un episodio isolato, immediatamente ridimensionato dal diretto interessato. Il Tribunale ha parzialmente riconosciuto siffatte circostanze ed ha ritenuto congruo dimezzare la richiesta dell’accusa.”

E quella verso il club?

“La società era chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva per il comportamento del Dott. Bignotti. In questo frangente, ritengo che l’organo giudicante abbia tenuto in debita considerazione quanto dedotto nella tesi difensiva limitandosi a comminare una ammenda di Euro 5.000,00.”

Cosa comporta l’inibizione soprattutto dal punto di vista operativo?

“Le conseguenze previste dal Codice di Giustizia sportiva in caso di inibizione temporanea comportano: il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali, il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, nonché il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.”

Come si muoveranno gli interessati?

“Stiamo valutando in queste ore una possibile impugnazione della decisione. Infatti, nonostante il giudice di primo grado abbia parzialmente riconosciuto l’assunto difensivo, ritengo che, in un eventuale giudizio d’appello, le tesi difensive possano convergere in una decisione dall’esito maggiormente favorevole”.