FIPAV: competenze allenatore
Con C.U. 48 del 5 luglio 2016, il Tribunale Federale Nazionale ha escluso la responsabilità dell’allenatore nel caso in cui un atleta partecipi ad un torneo con un sodalizio sportivo in costanza di tesseramento con altro sodalizio, stabilendo che l’allenatore va esente da responsabilità “non rientrando tra le competenze dell’allenatore verificare se le atlete a sua disposizione siano o meno in regola da un punto di vista amministrativo; né rileva il fatto che l’allenatore, come nel caso di specie, fosse a conoscenza del vincolo per essere stato tesserato con lo stesso sodalizio titolare del cartellino. Tale conoscenza, infatti, non esclude che possa essere stato rilasciato o comunque acquisito regolare nulla osta alla partecipazione delle atlete al Torneo, circostanza il cui accertamento, come detto, non rientra tra le competenze del tecnico”. (Andrea Pegorin – FIPAV)