FIGB: Responsabilità per frasi offensive nei confronti dell’arbitro e degli avversari
Il Giudice Sportivo Nazionale della FIGB, il 3 giugno 2019, letto il referto arbitrale, che ha valore di prova privilegiata e contro il quale non è ammessa prova contraria, si è pronunciato nel procedimento avviato a carico di un tesserato responsabile di aver tenuto un comportamento anti sportivo nei confronti degli avversari, commentandoli in modo denigratorio, e dell’arbitro di gara, accusandolo di essere di parte e di applicare il codice (di gara) a proprio piacimento. Il Giudice, atteso che l’incolpato pur avendo parzialmente ammesso l’addebito, non ha tuttavia presentato le proprie scuse, ha comminato al tesserato la sanzione della sospensione di giorni 7, affermando che la pena comminata non potrà essere quella della deplorazione, bensì la sospensione che ritenuta l’assenza di precedenti, dovrà per lo stesso avere valore simbolico al fine di non ricadere in simili comportamenti. (Ribichesu/FIGB)