Corte Sportiva di Appello Federazione Italiana Rugby: inefficacia dell’interdizione per mancata comunicazione
Con decisione n. 18 del 04.02.2019 la Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Rugby si è pronunciata in merito al ricorso presentato in data 30.11.2018 da una ASD affiliata che aveva impugnato la precedente decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale; quest’ultimo aveva sanzionato la ASD reclamante con quattro punti di penalizzazione in classifica e 100,00 euro di multa per avere disputato in data 25.11.2018 una gara ufficiale schierando il giocatore J.R., il quale non poteva prendervi parte in quanto interdetto dalla Procura Federale sino al 12.12.2018.
La reclamante evidenziava alla CSA che il provvedimento interdittivo comminato a carico di J.R. non era stato comunicato né alla reclamante né allo stesso giocatore, determinando tale circostanza l’inefficacia dell’interdizione comminata.
La CSA riteneva pacifico e non contestato che il provvedimento di interdizione risultasse presente sulla piattaforma informatica federale ma non venisse comunicato al giocatore né tantomeno alla società di appartenenza e spiegava che l’applicazione della sanzione non determina altresì la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, il quale affinché diventi esecutivo deve essere comunicato al soggetto interessato.
In ragione del fatto che suddetta comunicazione non era stata effettuata, la CSA accoglieva il reclamo e riformava la delibera assunta dal GST, disponendo la restituzione dei quattro punti in classifica e della somma di 100,00 euro.