Tribunale Federale FCI: insussistenza del requisito etico per tesseramento
Con C.U. n. 14 del 06.12.2018 il Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana si è pronunciato in merito al ricorso presentato da un’atleta avverso la delibera del Presidente della FCI che disponeva la sospensione degli effetti del tesseramento per insussistenza del requisito etico necessario previsto dalla normativa federale.
L’atleta era stata sanzionata nel lontano 2010 con inibizione del tesseramento per anni due a seguito di utilizzo di metodi proibiti di antidoping, trascorsi i quali aveva successivamente richiesto ed ottenuto nuovo tesseramento a società affiliata FCI, senza avere sottoscritto alcuna dichiarazione in merito all’assenza di precedenti condanne per fatti di doping.
Su segnalazione della Procura Federale della circostanza descritta, seguiva la delibera presidenziale di cui sopra.
A sostegno della asserita illegittimità della delibera, la ricorrente adduceva tre motivi di ricorso e precisamente (i) mancanza di competenza in capo al Presidente della FCI (ii) difetto dei presupposti di necessità ed urgenza e violazione del principio del legittimo affidamento dell’atleta (iii) incostituzionalità della normativa federale in ambito amatoriale per violazione del principio di irretroattività delle norme.
Il Tribunale rispondeva alle censure addotte (i) affermando la assoluta competenza del Presidente ad assumere provvedimenti di urgenza e necessità quando sia necessario provvedere ad atti dovuti (ii) sottolineando che il legittimo affidamento creato dall’erroneo operato dei dirigenti societari nel richiedere il tesseramento dell’atleta non può dare obbligo alla FCI di mantenere lo stesso in violazione delle norme vigenti, soprattutto in considerazione della mancanza del requisito etico che ne giustificherebbe la concessione (iii) ribadendo la natura non sanzionatoria della ineleggibilità/non tesserabilità per coloro non in possesso di requisito etico e dunque la non retroattività del principio, trattandosi di disposizione regolamentare immediatamente operativa alla luce del fatto che lo status di condannato non costituisce un fatto passato bensì una qualità attuale che assume rilevanza per la conseguenza connessa senza deroga al principio di irretroattività della legge.
Per questi motivi, il Tribunale respingeva in toto il ricorso confermando la delibera presidenziale.
(Colpo Ylenia / FCI)