FIGC: Mancato deposito dell’accordo di svincolo

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Con C.U. n. 4 del 16 ottobre 2018 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti pronunciandosi sul reclamo proposto dai genitori di un tesserato avverso la decisione di diniego alla concessione dello svincolo ex art. 108 NOIF del Comitato Regionale per il calciatore minorenne, ha rigettato il reclamo per mancato deposito del relativo svincolo presso il competente Comitato Regionale precisando che “l’accordo di svincolo stipulato tra la Società ed il calciatore dilettante o chi ne fa le veci, deve essere inoltrato a pena di nullità, al Comitato Regionale competente della Lega Nazionale Dilettanti […] entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di stipulazione”. (Morabito/Rozzano Calcio)

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