FIGB: condotta contraria ai principi di lealtà e probità

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Con Sentenza n. 12 del 21 settembre 2018 il Tribunale Federale della FIGB ha applicato la sanzione della sospensione temporanea a carico di un tesserato che in qualità di arbitro o responsabile di sala ha partecipato a vari tornei Simultanei utilizzando falsi nominativi; nello specifico il Tribunale, data per provata la circostanza di aver giocato sotto falso nome, ha confermato l’ipotesi accusatoria precisando che “non si può che ritenere sussistente la violazione contestata, essendosi venuto a configurare un vero e proprio falso commesso da chi – Arbitro o responsabile di sala che fosse – ha invece l’obbligo di verificare il regolare svolgimento del torneo” in violazione dei principi di lealtà e probità. (Zagni/FIGB)

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