FIGB: Condotta omissiva dell’arbitro

,
figb

Con Sentenza n. 1/18, il Tribunale Federale della FIGB si è espresso nel procedimento disciplinare avviato a carico di una tesserata/arbitro che nel corso di un torneo, si sarebbe resa responsabile di non aver riferito i fatti occorsi ad un tavolo di gioco relativi ad alcune espressioni offensive proferite da un tesserato nei confronti della propria avversaria. Il Tribunale preso atto della condotta illecita omissiva posta in essere dall’arbitro, ha condannato la tesserata alla sanzione della deplorazione per aver violato i principi statutari di lealtà e probità avendo trasgredito all’obbligo di riferire i fatti relativi agli insulti proferiti nel corso della gara. (Prato/FIGB)

Leggi il comunicato completo cliccando qui