FIGC: Insussistenza della violazione dell’obbligo delle “porte chiuse”
Con C.U. n. 8 del 13 luglio 2018 la Corte sportiva d’Appello della FIGC si è espressa sul ricorso proposto da un’affiliata che richiedeva l’annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo che la riteneva responsabile di aver violato l’obbligo di giocare a porte chiuse in quanto l’arbitro avrebbe refertato la presenza di un gruppo di tifosi in prossimità del recinto di gioco. La Corte valutata la particolare situazione del campo e della presenza di una recinzione molto prossima al recinto di gioco, ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato la sanzione precisando che “i tifosi erano sì collocati in corrispondenza delle panchine, o meglio alle spalle, ma si trovavano fuori dalla rete di recinzione e dunque certamente fuori dal recinto di giuoco e, in ultima analisi fuori del campo”. (ASD Ponsacco/FIGC)