FIGC: Manca di prova certa sulla diffusione pubblica di dichiarazioni lesive

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Con C.U. n. 4 del 12 luglio 2018 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pronunciandosi sul deferimento, avviato a seguito di esposto presentato da un’affiliata, a carico del rappresentante legale di una società responsabile rilasciato dichiarazioni in relazione ad una gara di Serie B lesive dell’immagine e della reputazione sportiva del sodalizio sportivo denunciante, nonché della credibilità e della regolarità dell’intero Campionato, ha rigettato il deferimento in mancanza di prova certa sulla diffusione delle dichiarazioni e sulla loro conoscibilità posto peraltro che “le dichiarazioni del deferito non sembrerebbero essere state rilasciate in un unico contesto, come è riportato nel deferimento, bensì in circostanze diverse, per cui mancherebbe quella unicità di espressioni, di giudizi e quindi di contenuti, nei quali cogliere la violazione del precetto normativo in merito alla rilevanza disciplinare ed alla capacità divulgativa di ogni singola dichiarazione”. (Zamparini/FIGC)

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