FIGC: mancata instaurazione del contraddittorio

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Con C.U. n. 45 dell’1 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un’affiliata e del legale rappresentante responsabile di aver sottoscritto l’accordo economico e impiegato quale allenatore un soggetto in assenza di tesseramento ha dichiarato improcedibile il deferimento per mancata instaurazione del contraddittorio precisando che in caso di accertato destinatario “trasferito” o “irreperibile” “ove si procedesse nel merito si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo”. (Baù-ssd sacilese/figc).

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