FIGC: Responsabilità oggettiva della società per i fatti dei tifosi
Con C.U. n. 72 del 15 gennaio 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è pronunciato sul ricorso promosso da un’affiliata avverso l’ammenda inflittagli dal Giudice Sportivo per aver i propri sostenitori acceso petardi e fumogeni nel proprio settore. La Corte, rilevando la responsabilità oggettiva della società per il reiterato lancio di petardi e fumogeni ha precisato che “le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti”. (Venezia FC/FIGC).