FIT: illecito sportivo e circostanze attenuanti

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Fit Federazione italiana tennis

Con Decisione n. 57 del 4 dicembre 2017, il Tribunale Federale della FIT è intervenuto in un procedimento disciplinare per illecito sportivo derivante da una alterazione del risultato di una gara. In proposito, essendo il quadro probatorio univoco, le difese degli incolpati si sono soffermate non tanto sulla valutazione dei fatti del deferimento, quanto sulla rilevabilità di talune circostanze attenuanti, tra cui la “confessione dell’illecito” da parte dei soggetti deferiti. Il Tribunale, in proposito, ha affermato che “la confessione “piena e coerente” dell’avvenuta alterazione del risultato dell’incontro, costituisce argomentazione priva di qualunque pregio giuridico per conseguire la benevolenza dell’organo inquirente e di quello preordinato alla pronuncia della decisione finale, non senza omettere di considerare che la stessa norma invocata dalla difesa degli incolpati, e cioè l’art. 102 R.G., esclude al comma 5, lettera c), la possibilità di concordare con la Procura Federale le sanzioni in caso di commissione di illecito sportivo.” (ASD Corno / FIT)

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