FIN: Volontarietà della condotta illecita.
Con Decisione n. 13 del 5 luglio 2017 il Tribunale Nazionale Federale della FIN pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un’atleta responsabile di aver sferrato durante un incontro di pallanuoto un colpo al proprio avversario, ha applicato al tesserato la sanzione della squalifica precisando che seppur il verbale di gara non abbia dato atto di episodi di violenza, deve ritenersi provato il comportamento scorretto tenuto dall’atleta in considerazione del referto medico e della cartella clinica che hanno constatato la gravità delle lesioni non potendosi considerare involontario il colpo dell’atleta che non ha negato tale circostanza essendo la stessa per lo più avvenuta lontana dall’azione di gioco e quindi non giustificata dall'”impeto agonistico”. (Kincses/FIN).
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