CONI: Contraddizione e difetto di sufficienza della motivazione.
Con Decisione n. 44 del 13 giugno 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso proposto dal Procuratore Generale dello Sport avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FISE che riduceva la sanzione irrogata ai danni di un tesserato resosi responsabile di condotte penalmente rilevanti nei confronti di minori durante lo svolgimento della sua attività di istruttore all’interno del maneggio di sua proprietà. Il Collegio, annullando la decisione di secondo grado con rinvio alla stessa Corte, ha rilevato la contraddizione e il difetto di sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato atteso che “risulta davvero incomprensibile l’esito del ragionamento svolto dalla Corte Federale di Appello che, che non prende minimamente in considerazione il fatto che in sede penale il sig. [omissis] era stato condannato non solo alla pena principale di quattro anni e mesi nove di reclusione, ma anche alla pena accessoria dell’interdizione perpetua”. (Procura Generale dello sport/FISE).