FIGC: Litispendenza di cause.

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Con C.U. n. 140 del 12 giugno 2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC è intervenuta sul reclamo presentato da un’affiliata con il quale impugnava la decisione di primo grado che aveva rigettato l’eccepita litispendenza tra il procedimento attivato dalla ricorrente ed altro promosso da diverso sodalizio sportivo ad altro giudice vertente sul riconoscimento del premio alla carriera per lo stesso giocatore. La Corte, preso atto che diverse risultano le circostanze poste a fondamento degli invocati provvedimenti, ha rigettato il reclamo rilevando la diversità delle cause petendi, sottolineando che “si ha identità di cause e ricorre, quindi, la litispendenza ex art. 39 cpc, ove queste abbiano le stesse parti, stessa causa petendi (ragione dell’azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale del contenzioso e sia del provvedimento richiesto al giudicante)”.  (U.S. Avellino 1912 srl/FIGC)

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