FIGC: allegazione ricevute invio controparte
Con C.U. n. 9 del 3. 10.2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – ha previsto che qualora un tesserato presenti un reclamo per ottenere lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF e di ciò notizi regolarmente il sodalizio sportivo per cui risulta tesserato, non allegando, tuttavia, al reclamo le ricevute di invio alla controparte, tale mancanza non può comportare la inammissibilità del reclamo in quanto “è giurisprudenza costante del Tribunale Adito considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta“. (A. La Torre / A.C. Trento)