FIP: diffamazione a mezzo internet

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Con C.U. n. 95 del 6.9.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che qualora un tesserato pubblichi sul proprio profilo Facebook delle affermazioni con le quali afferma che la propria squadra ha deliberatamente perso una partita per ottenere un accoppiamento più favorevole nel corso dei play off, deve considerarsi che tali dichiarazioni non consentono “di poter affermare che dall’ambiguità delle stesse siano scaturiti fraintendimenti o sospetti tali da poter gettare ombre sulla regolarità delle partite in questione; considerato quindi che tali dichiarazioni, sicuramente inopportune ed in alcuni passaggi indubbiamente volgari, non costituiscano violazione dei principi di lealtà e correttezza, così come contestati, ma debbono considerarsi una manifestazione, seppur censurabile per i termini utilizzati, autocritica ed auto ironica sul valore e sul comportamento della propria squadra“. (S. D’Aiello / FIP)

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%2013%20o.pdf