FIN: Vizio di costituzione dell’organo giudicante FIN
Con la decisione n. 47 del 14 ottobre 2016, il Collegio di Garanzia dello Sport veniva investito dell’accertamento delle condizioni per rimettere al Giudice di prime cure la vertenza a causa di un vizio di costituzione dell’organo giudicante, adducendo la violazione degli artt. 2, comma 6, e 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con gli artt. 276, 410 e 437 c.p.c. e con riferimento all’art. 54 Codice Giustizia Sportiva, poiché l’udienza di discussione dinanzi alTribunale Federale si era tenuta alla presenza di n. 2 componenti in luogo dei tre previsti dalla richiamata normativa sportiva federale.
A tal riguardo “il Collegio osserva che, come correttamente definito dalla Corte Federale di Appello, il vizio di costituzione dell’organo giudicante di primo grado, sollevato dal ricorrente, non può essere motivo di rimessione al giudice di prime cure secondo le regole procedurali proprie dell’art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN, che tassativamente ne ammette la rimessione medesima esclusivamente nella ipotesi di ‘omissione delle comunicazioni’e che solo detta ipotesi può essere causa di nullità del giudizio“. (F.Liolli / S.S.D. Roma Nuoto a.r.l.)