FIGC: mezzi di prova, C.U. n. 66 dell’1.04.2016
Con C.U. n. 66 dell’1.04.2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare ha prosciolto il legale rappresentante della società, dal momento che gli atti, con particolare riferimento alle comunicazioni verbali dei soggetti coinvolti, della Procura Federale “non contengono l’inconfutabile dato relazionale concernente i soggetti che avrebbero riferito la dedotta circostanza, né espongono i nominativi di detti calciatori o tesserati, limitandosi il presupposto della colpevolezza a una mera constatazione di principio che in quanto indeterminata e non dotata di riscontro certo, non investe la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS”. (Mussi–Wang–AC Pavia/FIGC).