FIPAV: diffamazione a mezzo web

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Con C.U. n. 38 dell’11.05.16, il Tribunale Federale Nazionale si pronunciava su un procedimento incardinato su deferimento della Procura Federale nei confronti di un atleta per aver pubblicato, sulla pagina virtuale del social network Facebook, commenti gravemente ingiuriosi nei confronti di altri tesserati  e della intera Federazione Pallavolo, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, sanzionando l’atleta in quanto “le dichiarazioni, già di per sé lesive dell’onore dell’intero sistema Pallavolo, assumono un maggiore disvalore se si considera come le stesse siano state pubblicate in un social network e, quindi, abbiano avuto ampia diffusione con l’aggravante di aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione”(SCARPONI/FIPAV)

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/38.15.16%20SCARPONI.pdf